Mercato
Spazio economico e giuridico in cui si incontrano scambi, prezzi, imprese, consumatori e regole. Non è naturale: esiste perché diritti, contratti e controlli rendono gli scambi prevedibili.
Juris / lessico operativo
Ogni definizione è collegata a una funzione e a un uso d’esame. Il glossario serve a chiarire, non a sostituire il ragionamento.
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Spazio economico e giuridico in cui si incontrano scambi, prezzi, imprese, consumatori e regole. Non è naturale: esiste perché diritti, contratti e controlli rendono gli scambi prevedibili.
Aspettativa ragionevole che diritti, pagamenti, contratti e rimedi funzionino. Riduce il costo di controllare l’altra parte e sostiene credito, investimenti e scambi.
Costo necessario per cercare informazioni, verificare l’affidabilità della controparte, negoziare, controllare e far eseguire un accordo.
Fonti formalmente vincolanti: Costituzione, regolamenti UE, leggi, decreti legislativi e regolamenti validamente emanati. La violazione può produrre sanzioni, invalidità o responsabilità.
Linee guida, raccomandazioni, codici di condotta e standard che non sostituiscono la legge ma orientano interpretazione, organizzazione, vigilanza e diligenza professionale.
Misura del potere attribuito a un soggetto o a un livello istituzionale su una materia. Un atto è legittimo solo se emanato da chi aveva il potere di farlo.
Atto dell’Unione direttamente applicabile negli Stati membri: serve a produrre disciplina uniforme senza un recepimento nazionale che ne ripeta il contenuto.
Atto dell’Unione che vincola gli Stati sul risultato da raggiungere, lasciando normalmente agli ordinamenti nazionali la scelta degli strumenti di attuazione.
Situazione in cui le scelte private non producono da sole un risultato efficiente o accettabile: monopoli naturali, esternalità, asimmetrie informative, beni pubblici e servizi essenziali.
Situazione in cui una parte possiede informazioni rilevanti che l’altra non può conoscere o verificare adeguatamente, come spesso accade tra intermediario e cliente.
Effetto positivo o negativo di un’attività economica che ricade su soggetti estranei alla decisione e non è pienamente incorporato nel prezzo.
Settore in cui duplicare un’infrastruttura essenziale è inefficiente o eccessivamente costoso, come alcune reti energetiche, idriche o ferroviarie.
Criterio secondo cui il potere pubblico deve scegliere una misura idonea e necessaria, evitando restrizioni superiori a quelle utili per raggiungere il fine legittimo.
Insieme dei principi costituzionali che riconoscono libertà economiche ma le inseriscono entro dignità, uguaglianza sostanziale, solidarietà, lavoro, utilità sociale e tutela del risparmio.
Libertà di organizzare un’attività economica e assumere rischio imprenditoriale; è riconosciuta come principio, ma non può essere esercitata contro sicurezza, libertà, dignità e utilità sociale.
Principio per cui la proprietà resta garantita ma può essere disciplinata nei suoi modi di godimento e nei suoi limiti per finalità collettive riconoscibili.
Protezione rafforzata di chi rinuncia al consumo immediato affidando denaro a banche e mercati. Sostiene credito, investimento e stabilità dell’intero sistema.
Spazio economico europeo volto a rendere effettiva la circolazione di merci, persone, servizi e capitali, eliminando ostacoli discriminatori e barriere ingiustificate.
Tecnica con cui l’Unione rende compatibili o comuni le discipline nazionali, riducendo ostacoli agli scambi e rischi di frammentazione regolatoria.
Autorità pubblica con competenza tecnica e autonomia dal Governo nel caso concreto, chiamata a regolare, vigilare o sanzionare mercati sensibili entro una precisa base legale.
Garanzia procedurale che consente al destinatario di conoscere le contestazioni, difendersi e partecipare prima di una decisione incisiva o sanzionatoria.
Trasferimento, totale o parziale, della proprietà o del controllo di un’impresa pubblica a soggetti privati.
Apertura di un settore alla concorrenza tramite rimozione di riserve e barriere ingiustificate, accompagnata quando serve da regole di accesso, qualità e trasparenza.
Poteri speciali con cui lo Stato verifica, condiziona o si oppone a operazioni che incidono su asset strategici, nei limiti di legge e con interventi motivati e proporzionati.
Processo che consente ingresso, confronto e innovazione tra imprese senza che prezzi, accesso e condizioni siano decisi artificialmente da cartelli o poteri protetti.
Accordo o pratica concordata tra imprese che riduce l’incertezza competitiva, ad esempio fissando prezzi, ripartendo mercati o coordinando gare.
Forza economica che consente a un’impresa di agire in misura apprezzabile indipendentemente da concorrenti, clienti o consumatori.
Uso distorsivo di un potere di mercato per escludere rivali non sul merito, imporre condizioni ingiustificate o sfruttare dipendenze economiche.
Attività con cui soggetti professionali raccolgono, amministrano, trasformano o proteggono denaro e rischi che appartengono a clienti, depositanti, investitori o assicurati.
Capacità di disporre rapidamente di mezzi di pagamento per onorare impegni immediati.
Capacità strutturale di coprire debiti e perdite con patrimonio e attività sufficienti nel tempo.
Uso della tecnologia per offrire o migliorare servizi finanziari: pagamenti, credito, investimenti, crowdfunding, robo-advice e servizi basati sui dati.
Principio per cui attività sostanzialmente equivalenti devono ricevere tutele comparabili, senza dipendere solo dal mezzo tecnico con cui sono svolte.
Insieme di fattori ambientali, sociali e di governance che possono incidere su rischio, valore, continuità aziendale e decisioni di investimento.
Presentazione di un prodotto o attività come sostenibile senza informazioni sufficienti, comparabili e verificabili su criteri, metodi, limiti e impatti.
Contratto il cui valore dipende da un sottostante, come tasso, valuta, merce, indice, azione o credito; può trasferire, coprire o assumere esposizioni.
Uso di uno strumento finanziario per ridurre o stabilizzare un rischio economico già esistente, ad esempio cambio o tasso di interesse.
Rischio che la difficoltà di un intermediario, mercato o infrastruttura essenziale si propaghi ad altri soggetti e comprometta funzioni economiche rilevanti.
Gestione ordinata di una crisi grave per preservare funzioni essenziali, limitare il contagio e ridurre costi collettivi, dopo strumenti di prevenzione e intervento correttivo.
Strumento di collaborazione tra imprese che mantengono autonomia giuridica ma coordinano programma comune, risorse, competenze e obiettivi.
Finanziamento di un progetto complesso basato soprattutto sulla capacità dell’opera di generare flussi di cassa futuri, con ruoli e rischi distribuiti contrattualmente.
Società dedicata a un singolo progetto, usata per separare attività, flussi, garanzie e rischi dell’opera dai promotori.
Capacità del progetto di ottenere finanziamento perché flussi, autorizzazioni, contratti, costi, garanzie e allocazione dei rischi risultano credibili.